Trasporto merci pericolose, ADR e ruolo del consulente (DGSA)
Il trasporto di merci pericolose è regolato a livello europeo dalla Direttiva 96/35/UE e dalla Direttiva 2008/68/UE, a loro volta recepite in Italia con i DLgs 40/2000 e il DLgs 35/2010.
Che cos’è il “regolamento” o “accordo” ADR?
Il “regolamento ADR”, ossia l’insieme delle disposizioni definite e aggiornate nel tempo in materia e risultanti dal combinato disposto dei decreti citati, è applicabile al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.
Chi è il consulente ADR o Dangerous Goods Safety Advisor (DGSA)?
IL DGSA o consulente ADR è il “consulente per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose”: una persona “designata dal capo dell’impresa per svolgere i compiti ed esercitare
le funzioni definite all’articolo 4 [di seguito riportati, ndr] ed in possesso del certificato di cui all’articolo 5. [abilitato all’assunzione dell’incarico, ndr]”.
Quali i compiti del consulente ADR?
Il compito del consulente ADR è quello di fornire all’impresa le indicazioni necessarie ad una adeguata gestione delle merci pericolose (che possono essere anche rifiuti pericolosi) nonché di tutte le operazioni connesse al trasporto, compreso il carico, lo scarico, il riempimento, ecc..
I principali compiti definiti dalle disposizioni di legge in vigore sono i seguenti:
- Relazione | Il consulente redige una relazione annuale [o e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle
norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose] nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività dell’impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
- Incidente | Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all’ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d’incidente.
Il caso degli speditori
A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada.
Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023.
A partire da tale data l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 dell’accordo ADR e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.
Si ricorda che anche le aziende in esenzione (rif. DM 07/08/2023) sono soggette agli obblighi https://www.ambientesicurezzanews.it/in-evidenza/novita-adr-esenzioni-2023.phpdi registrazione e formazione.
Consulente ADR: i casi di esenzione
Il consulente ADR è sempre necessario? No, esistono dei casi di esenzione.
Il quadro normativo vigente prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere. Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR.
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