Lavoratori – Obblighi formativi
Con l’entrata in vigore degli Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, così come previsto dal D. Lgs 81/08, sono state definite le regole per la formazione in materia di sicurezza di tutti i lavoratori, preposti e dirigenti, con durata e contenuti differenti a seconda del settore ATECO di appartenenza. Per i lavoratori neo-assunti, i corsi devono essere frequentati entro 60 giorni dall’assunzione.
La formazione è suddivisa in due diversi moduli:
- un MODULO di FORMAZIONE GENERALE di 4 ore uguale per tutti;
- un MODULO di FORMAZIONE SPECIFICA di durata e contenuti variabili in relazione al settore di appartenenza.
Formazione generale
Destinatari
Sono obbligati a frequentare tutti i lavoratori di tutti i settori ATECO (impiegati compresi).
Durata
La formazione generale ha una durata di 4 ore per tutte le categorie ATECO.
Modalità
I corsi si svolgono online, in modalità e-learning (online, attraverso un portale dedicato).
Docenti
I docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici di carattere teorico che pratico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal DI 06/03/13.
Validità del corso
Al termine di ogni singolo modulo verrà rilasciato un attestato valido a tutti gli effetti di legge che costituisce un credito formativo permanente ai sensi degli Accordi Stato–Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.