DPCM 05/12/1997 – Requisiti acustici passivi
Contesto normativo e riferimenti di legge
Anche se spesso viene sottovalutato in fase preliminare o preventiva, il disturbo causato dal rumore pregiudica la qualità della vita, il comfort abitativo, fino a poter compromettere la serenità e la salute stessa. Di conseguenza, la protezione dal rumore proveniente dall’esterno o da altri ambienti abitativi è un aspetto che dovrebbe essere considerato con la massima attenzione, sia da parte dei costruttori, sia da parte degli acquirenti . Adeguati obiettivi possono essere raggiunti attraverso il controllo delle specifiche progettuali e del livello prestazionale dei componenti edilizi, che inevitabilmente devono avvenire nella fase progettuale.
Da un punto di vista normativo, il riferimento principale è la legge n. 447 /95, che all’art 3 “Competenze dello Stato”, prevede la “determinazione [..] dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore”.
Il provvedimento esecutivo di questa disposizione di legge, è il DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, il quale in relazione alle diverse tipologie edilizie, stabilisce “i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e dei loro componenti in opera al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore”.
Il DPCM 5/12/97 individua valori limite di una serie di grandezze ritenute rappresentative della qualità acustica di un’unità immobiliare:
- isolamento acustico della facciata [isolamento dall’esterno verso l’interno];
- il livello di rumore di calpestio dei solai;
- il potere fonoisolante apparente degli elementi di partizione degli ambienti interni [pareti, solai];
- il rumore degli impianti: a funzionamento continuo [impianti di riscaldamento, impianti di aerazione, impianti di condizionamento] e a funzionamento discontinuo [ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria].
Obiettivi
Tramite la valutazione previsionale, oltre a valutare se le stratigrafie delle partizioni verticali e orizzontali dell’edificio oggetto di verifica rispettano i requisiti imposti dal decreto, il tecnico competente fornisce chiare indicazioni circa le caratteristiche acustiche che i materiali devono avere e sugli errori di posa da evitare per ottenere, in fase di collaudo acustico, la conformità dell’edificio al DPCM 05/12/97.
Ad opera ultimata è possibile (e spesso è richiesto dagli enti competenti ai fini dell’agibilità) effettuare il collaudo in opera (rilievi e misure eseguiti direttamente sull’edificio ultimato) al fine di verificare che le strutture realizzate risultino effettivamente conformi a requisiti previsti.
Sviluppo del servizio
Il tecnico incaricato opererà seguendo le seguenti fasi:
- raccolta delle informazioni sull’edificio e sui sistemi costruttivi adottati in fase progettuale;
- stima delle prestazioni acustiche delle soluzioni progettuali conformemente alle metodologie di calcolo proposte dalle norme della serie UNI EN 12354 per valutarne l’idoneità a garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi per la tipologia costruttiva in esame;
- indicazioni per la direzione lavori quali corretta posa in opera di materiali e sistemi costruttivi, indicazioni relative a serramenti, fori di ventilazione e impianti tecnologici;
- redazione del documento finale.