Ai sensi dell’art. 190 del DLgs 81/2008, “nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore“.

Gli elementi sulla base dei quali deve essere impostata la valutazione dell’esposizione a rumore sono:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Se, a seguito della prima valutazione di cui al paragrafo precedente, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro deve effettuare una apposita indagine strumentale misurando i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

Il nostro studio è in grado di supportare i propri clienti nella valutazione dell’esposizione a rumore, anche attraverso specifiche indagini strumentali (misurazioni fonometriche) effettuate mediante apposita strumentazione di misura (analizzatore di classe 1) e personale altamente specializzato (tecnico competente in acustica in possesso di specifica abilitazione).
La valutazione dell’esposizione a rumore passa attraverso i seguenti step operativi principali (elenco non esaustivo e variabile in relazione alle caratteristiche dell’azienda):
La valutazione è effettuata conformemente alle norme tecniche di riferimento.
La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (compreso il rumore) deve venire programmata ed effettuata a cadenza almeno quadriennale, oppure a seguito di modifiche significative del processo produttivo o del lavoro.
Gestione emergenze
Cantieri e interferenze
Agenti chimici, fisici e indagini strumentali
Salute
Impianti
Covid-19 e Green Pass
Assistenza per la presentazione delle pratiche di prevenzione incendi o per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi