Il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il DPR 59/2013 relativo alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Dall’entrata in vigore del decreto i gestori degli impianti che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
I titoli abilitativi interessati sono i seguenti:
L’autorità competente alla formazione dell’A.U.A. è la Provincia, mentre lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), individuato come l’unico punto di accesso per il richiedente, è l’organo che riceve l’istanza e che rilascia il provvedimento in 90 giorni ovvero in 120 giorni ove previsto.
La domanda di A.U.A. deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, così come indicato all’art. 4 del DPR 59/2013. La richiesta di rilascio, modifica sostanziale o rinnovo di solo uno dei sette titoli abilitativi di cui all’articolo 3 del decreto, fa scattare la procedura AUA. È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero solo ad autorizzazione di carattere generale in atmosfera, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.
L’AUA dunque sostituirà tutte le autorizzazioni ambientali indicate nel modello, portandole ad una durata pari a 15 anni. E’ facoltà delle aziende richiedere l’unificazione dei procedimenti autorizzativi in essere, presentando apposita domanda per l’ottenimento dell’A.U.A. al S.U.A.P. competente per territorio, previa richiesta di archiviazione alle amministrazioni competenti delle singole istanze già presentate. Tale opportunità consente di poter estendere a 15 anni la durata di autorizzazioni che ad oggi hanno durate nettamente inferiori (es. rifiuti, scarichi, ecc.), con conseguente semplificazione burocratica e amministrativa e riduzione dei costi.
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