Ai sensi dell’articolo 168 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie e i mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi (intesa come qualsiasi attività che comporti operazioni di trasporto e/o di sostegno di un carico) per opera di uno o più lavoratori.

Qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro valuta le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione al fine di evitare o ridurre i rischi di patologie dorso-lombari, adottando misure adeguate e tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta.
Lo stesso articolo 168 fa riferimento alle norme tecniche di rilievo per la movimentazione manuale dei carichi e ad altri strumenti di indirizzo utilizzabili per la valutazione dei rischi:
Facendo riferimento alle metodologie proposte dalle norme tecniche di riferimento il nostro studio è in grado di supportare i propri clienti nella valutazione dei rischi derivanti alla movimentazione manuale dei carichi conformemente a quanto previsto dagli standard internazionali, passando attraverso i seguenti step operativi:
La valutazione dei rischi legati all’ergonomia deve essere ripetuta a seguito di modifiche significative del processo produttivo o del lavoro o in caso di aggiornamento delle norme tecniche di riferimento.
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