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Il datore di lavoro, nei casi previsti e sotto riportati può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
ALLEGATO II D. LGS. 81/08: CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, con durata e contenuti definiti dallo specifico Accordo Stato – Regioni.
I Datori di Lavoro che intendono svolgere i suddetti compiti, devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo l’Accordo del 21/12/11 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002-2007 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, come riportato nella tabella di cui all’Allegato II dello specifico Accordo Stato – Regioni.
Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma 52. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Lavoratori, dirigenti e preposti
Addetti emergenze
Addetti uso attrezzature
Lavori a rischio
Rappresentante lavoratori
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