La gestione delle emergenze in azienda, a livello legislativo, è disciplinata dal DM 10 marzo 1998, secondo il quale, in particolare all’art. 5, “All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII“.
Il piano di emergenza deve essere costruito in modo specifico sull’azienda e tenendo come riferimento le relative caratteristiche, in particolare in termini di:
Il piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve contenere nei dettagli (ad esempio – elenco non esaustivo):
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali. Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
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