Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, disciplina “i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.”
La messa in esercizio di:
non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’INAIL e [se del caso] all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
Secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del DM 37/2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dallo stesso DM 37/2008.
Il datore di lavoro è tenuto a:
Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive [oggi Ministero dello Sviluppo Economico], sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
-> Il nostro studio è in grado di proporre ai propri clienti un servizio professionale di supporto e verifica periodica di messa a terra e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, grazie ad una specifica convenzione con un ente notificato, appositamente abilitato dal Ministero.
Gestione emergenze
Cantieri e interferenze
Agenti chimici, fisici e indagini strumentali
Salute
Impianti
Covid-19 e Green Pass