• Salute e sicurezza sul lavoro
    Check-up, valutazione dei rischi, indagini strumentali, formazione, assistenza completa e affiancamento costante.

DPR 462/2001 e verifiche di messa a terra

Verifiche di messa a terra

Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, disciplina “i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

Messa in esercizio di un impianto elettrico di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche

Dichiarazione di conformità

La messa in esercizio di:

  • impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • impianti in luoghi con pericolo di esplosione;

non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’INAIL e [se del caso] all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

Dichiarazione di conformità non presente o non reperibile

Secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del DM 37/2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dallo stesso DM 37/2008.

Verifiche periodiche e verifiche di messa a terra

Obbligo di verifica

Il datore di lavoro è tenuto a:

  • effettuare regolari manutenzioni dell’impianto,
  • far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni (per ambienti ordinari);
  • far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

Chi può effettuare la verifica?

Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive [oggi Ministero dello Sviluppo Economico], sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

-> Il nostro studio è in grado di proporre ai propri clienti un servizio professionale di supporto e verifica periodica di messa a terra e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, grazie ad una specifica convenzione con un ente notificato, appositamente abilitato dal Ministero.

Salute e sicurezza - Aree di intervento

  • Assistenza completa alle aziende in merito a tutti gli adempimenti di legge nonché ai problemi gestionali e alle procedure di lavoro relative agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. Assistenza nel caso di sopralluoghi o richieste da parte degli enti di controllo.
  • Check - up dettagliati di verifica della situazione di conformità normativa e inerente gli aspetti gestionali.
  • Indicazioni per l'adeguamento, predisposizione della documentazione, stesura di report dettagliati con indicazione delle priorità.
  • Controllo costante delle scadenze di legge, aggiornamento periodico, verifica periodica in azienda.
  • Risposta a quesiti specifici e assistenza nel rapporto con gli enti di controllo.

  • Valutazione generale dei rischi
  • Valutazione dei rischi specifici (movimentazione manuale da sollevamento o traino/spinta, movimenti ripetitivi, ecc.)
  • Indagini strumentali a supporto delle attività di valutazione agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici)
  • Indagini strumentali a supporto della attività di valutazione agenti chimici

  • Assunzione diretta dell'incarico di RSPP esterno, come previsto  DLgs 81/2008, per tutti i macrosettori di attività.
  • Sopralluoghi periodici di verifica della situazione aziendale, aggiornamento e controllo
  • Partecipazione alla riunione periodica prevista dal DLgs 81/2008

  • Predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e della documentazione necessaria
  • Assunzione dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
  • Assunzione dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

  • Formazione generale e specifica dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti ai sensi del DLgs 81/2008 e degli accordi Stato - Regioni
  • Formazione degli addetti pronto soccorso, ai sensi del DM 388/2003
  • Formazione degli addetti antincendio ai sensi del DM 10/03/1998
  • Formazione degli addetti all'uso di attrezzature, ai sensi del DLgs 81/2008 e degli accordi Stato - Regioni
  • Assistenza per la presentazione delle pratiche di prevenzione incendi o per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi
  • Valutazione del rischio di incendio
  • Predisposizione del Piano di Emergenza, relative procedure e istruzioni operative
  • Formazione della squadra emergenze
  • Predisposizione delle planimetrie di emergenza
  • Assistenza nell'esecuzione delle prove di emergenza annuali previste dal DLgs 81/2008