• Formazione - Salute e sicurezza sul lavoro
    Lavoratori, preposti, dirigenti, addetti alle emergenze (pronto soccorso e antincendio), addetti all'uso di attrezzature (es. carrelli elevatori, PLE, gru,...), ecc.

Formazione e aggiornamento

Salute e sicurezza – Corsi di formazione

Sicurezza: quale formazione

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro fa riferimento, in particolare, alle seguenti categorie:

  • formazione degli RSPP (Responsabili del servizio prevenzione e protezione), come previsto dal DLgs 81/2008 e dagli Accordi Stato – Regioni;
  • formazione degli RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), come previsto dal DLgs 81/2008;
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    formazione preposti e dirigenti, come previsto dal DLgs 81/2008 e dagli Accordi Stato – Regioni;
  • formazione per addetti al primo soccorso, come previsto dal DLgs 81/2008 e dal DM 388/2003;
  • formazione per addetti antincendio, come previsto dal DLgs 81/2008 e dal DM 10/03/1998;
  • formazione per addetti all’uso di attrezzature di lavoro (es. carrelli elevatori, piattaforme elevabili, gru su autocarro, ecc.);
  • formazione sui lavori in quota, come previsto dal DLgs 81/2008;
  • formazione (dove prevista, ad esempio nell’ambito delle società sportive) degli addetti all’uso del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno),

La nostra attività di formazione, svolta come Centro di Formazione AiFOS, è certificataCertificato qualità – Formazione.

FAQ – Formazione: quando?!? Quanto tempo ho per formare i miei lavoratori?!? -> Vai al nostro approfondimento

Gli obblighi per il datore di lavoro

Formazione dei lavoratori

Corsi formazione sicurezza

Con l’entrata in vigore dei recenti accordi Stato-Regioni , così come previsto dal D. Lgs 81/08, sono state definite le regole per la formazione in materia di sicurezza di tutti i lavoratori, preposti e dirigenti, con durata e contenuti differenti a seconda del settore ATECO di appartenenza.

Per i lavoratori neo-assunti, i corsi devono essere frequentati entro 60 giorni dall’assunzione.

Formazione addetti primo soccorso

Tutti i lavoratori incaricati ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 81/08, a svolgere nei luoghi di lavoro le mansioni di addetto al primo soccorso aziendale, devono seguire un apposito corso di formazione secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.

A seconda del gruppo di appartenenza dell’azienda (A, B o C), la formazione di base è variabile da un minimo di 12 ad un massimo di 16 ore, mentre l’aggiornamento varia tra le 4 e le 6 ore.

L’aggiornamento deve essere ripetuto con periodicità triennale.

Formazione addetti antincendio

Corsi antincendio

La formazione per gli addetti antincendio è stata definita con il DM 10/03/1998.

A seconda del livello di rischio di incendio proprio dell’azienda (che può essere basso, medio o alto), la formazione di base è variabile da un minimo di 4 ad un massimo di 16 ore, mentre l’aggiornamento varia tra le 2 e le 5 ore.

Aggiornamento – Il D.Lgs. 81/2008 ha previsto l’obbligo di aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione emergenze, senza indicare la periodicità. Una nota della Direzione Regionale dei VV.F dell’Emilia Romagna (1014 del 26/01/12) ha indicato come ragionevole l’aggiornamento triennale della formazione antincendio, facendo riferimento alla Circolare n. 12653 del 23/02/2011 del Ministero dell’Interno – Dipartimento VV.F – Direzione centrale per la formazione, che stabilisce il programma e la durata dei corsi di aggiornamento.

Formazione addetti all’uso di attrezzature (es. carrelli elevatori, piattaforme elevabili, ecc.)

La formazione di tutti gli addetti che fanno uso di determinate attrezzature di lavoro quali carrelli elevatori, PLE (piattaforme elevabili), gru su autocarro, ecc. è stata definita con precisione, a livello di modalità, contenuti, durate, ecc., con uno specifico Accordo Stato – Regioni del 2012.

A seconda dell’attrezzatura sono definite durate variabili della parte teorica e della parte pratica.

E’ previsto anche un obbligo di aggiornamento, che deve essere effettuato con periodicità quinquennale.

Formazione del RSPP – Datore di lavoro

Anche il DDL deve formarsi! Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente la funzione di RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, con durata e contenuti definiti dallo specifico Accordo Stato – Regioni.

Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

La formazione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è definita dall’art. 37 del DLgs 81/2008.

Per tutti la durata iniziale della formazione è di 32 ore, mentre l’aggiornamento (annuale) può variare tra le 4 e le 8 ore.

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