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Tutti i lavoratori incaricati, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera b) del DLgs 81/2008, a svolgere la funzione di addetto antincendio, devono seguire un apposito corso di formazione secondo quanto disposto prima dal DM 10/03/1998 e oggi dal DM 02 settembre 2021.
Il nostro studio organizza corsi interi e di aggiornamento. Per maggiori informazioni: contattaci.
Come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, sono cambiate le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:
Rientreranno nelle attività di livello 1 tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Rientreranno nelle attività di livello 2:
Rientreranno nelle attività di livello 3 tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio:
A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.
Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).
Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).
Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.
L’intera attività di formazione è rigorosamente svolta da personale competente e specializzato in materia.
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