Il datore di lavoro ai sensi dell’art. 17, 28 e 29 del DLgs 81/20008 ha il dovere di valutare tutti i rischi. Tra questi, come previsto dal titolo IX, “Sostanze pericolose” ed in particolare dal capo I “Protezione da agenti chimici” nonché dal capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”, particolare attenzione deve essere dedicata alla valutazione dei rischi legati agli agenti chimici in genere. Nell’ambito della valutazione dei rischi chimici, ove necessario, il datore di lavoro provvede alla “misurazione”, quindi alla determinazione quantitativa degli eventuali agenti chimici presenti nell’aria dell’ambiente di lavoro, a cui gli operatori possano trovarsi esposti.
“Articolo 223 – Valutazione dei rischi – 1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.“
“Articolo 225 – Misure specifiche di protezione e di prevenzione – 2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.“

I nostri servizi, che sono supportati dalla collaborazione con alcuni laboratori di analisi specializzati sull’igiene industriale, sono orientati a date ai clienti una completa assistenza a livello di:
La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici deve essere ripetuta a seguito di modifiche significative del processo produttivo o del lavoro, fatte salve diverse indicazioni delle norme tecniche di riferimento (es. UNI EN 689). Qualora si tratti di agenti cancerogeni la periodicità è quantomeno triennale.
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