La nomina del RSPP è uno degli obblighi non delegabili in capo al datore di lavoro. Quella del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, prevista ai sensi degli artt. 17 e 31 del DLgs 81/2008, è una funzione chiave nell’ambito del sistema interno di gestione della sicurezza previsto dal DLgs 81/2008 e proprio di tutte le realtà soggette alla disciplina del testo unico, dal piccolo esercizio alla grande impresa, è quella del RSPP.
RSPP – Datore di lavoro – Entro determinati limiti di dimensione dell’azienda (n. di addetti) variabili a seconda del settore, il RSPP può anche coincidere con il datore di Lavoro. Per le aziende artigianali e industriali, ad esempio, fino a 30 addetti. IL RSPP datore di lavoro deve comunque essere formato secondo un percorso specifico, definito dai recenti Accordi Stato – Regioni in materia di formazione, e variabile a seconda del codice ATECO dell’attività da un minimo di 16 ore ad un massimo di 48 ore, da aggiornare periodicamente (ogni 5 anni).
RSPP interno o esterno nominato – Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, quando non coincide con il datore di lavoro e viene nominato, può essere interno o esterno all’organizzazione (salvo superamento delle soglie di cui all’art. 31 comma 6). L’RSPP deve avere capacità e requisiti professionali definiti all’interno dell’art. 32 e riconducibili ad una esperienza e/o a percorsi formativi specifici.
Il nostro studio è in grado di assumere l’incarico di RSPP esterno per tutti i macrosettori di attività .
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