La classificazione acustica è realizzata in attuazione alla Legge n. 447 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche con l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate nella Tabella A del DPCM 14/11/1997:
| Classe I | Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. |
| Classe II | Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. |
| Classe III | Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. |
| Classe IV | Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. |
| Classe V | Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. |
| Classe VI | Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. |
DPCM 14/11/1997- Tabella A

La Legge 447/95, all’art. 4 (Competenze delle Regioni), assegna come principale competenza delle Regioni la fissazione dei “criteri in base ai quali i comuni, [..] tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio [..], procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni”
Inoltre all’art. 6 (Competenze dei Comuni) viene richiesto lo stretto coordinamento tra gli strumenti della pianificazione urbanistica e la zonizzazione, nell’evidente intento di legare la programmazione urbanistica del territorio ad una sua programmazione acustica.
La classificazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e quindi la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell’inquinamento acustico. Infatti, gli obiettivi principali di questo strumento possono essere così descritti:
Le principali fasi di lavoro previste, variabili in accordo con i referenti delle amministrazioni coinvolte, sono i seguenti:
Valutazione progettuale delle prestazioni acustiche (requisiti acustici passivi, isolamento acustico o fonoisolamento) di un edificio, conformemente a quanto richiesto dal DPCM 05/12/1997, sulla base dei dati progettuali disponibili.
Valutazione previsionale dell'impatto acustico prodotto da un'opera o attività, basato su rilievi fonometrici per la caratterizzazione dello stato di fatto e successiva stima della situazione prevista (emissione di rumore) con stesura di relazione tecnica illustrativa.
Verifica delle caratteristiche di emissione sonora di macchine e apparecchiature, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva macchine o da norme tecniche specifiche, orientata in particolare alla valutazione del livello di pressione sonora al posto operatore e della potenza sonora emessa dalla macchina.